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CasaClima: Certificato energetico - detrazione IRPEF

Certificato energetico - detrazione IRPEF


Finanziaria 2008

Detrazione IRPEF del 55% per spese di riqualificazione energetica degli edifici

 

 "Decreto edifici" con tutti gli allegati; le modifiche apportate dal DM 7/4/08 <LINK>

Novità <ENEA>

Per usufruire della detrazione fiscale la Legge finanziaria prevede che, oltre alla documentazione relativa all’intervento di risanamento, venga presentato un attestato che riporti il fabbisogno di energia primaria dell’edificio.


Nella Provincia Autonoma di Bolzano nel caso di risanamento di un edificio esistente deve essere presentata necessariamente la certificazione CasaClima.

Disposizioni legislative

1. La normativa europea 2002/91 introduce in tutti i paesi membri obbligatoriamente la certificazione energetica per tutti gli edifici, sia per costruzioni nuove che già esistenti. Il Certificato energetico rappresenta in maniera facilmente comprensibile il consumo energetico di un edificio.

2. Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 29 settembre 2004 nr. 34, stabilisce che gli edifici ad uso abitativo e gli uffici di nuova costruzione debbano fare eseguire la certificazione energetica che deve rispettare uno standard minimo di isolamento termico (classe C).
3. Chi, a seguito del risanamento energetico, fa eseguire la certificazione energetica, ottempera anche alla direttiva europea, che tra breve verrà recepita in tutti gli stati membri.
Con la Legge finanziaria anche i costi sostenuti per la certificazione vengono finanziati dallo Stato al 55%. Il certificato ha una validità di 10 anni.

Quali spese possono essere detratte?

Possono beneficiare della detrazione fiscale le persone fisiche, i professionisti, imprese, società e condomini.

Interventi di risanamento:
  • Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica che non supera i valori previsti dal decreto (art. 1, comma 344)
  • Interventi sull'involucro di un edificio esistente: interventi sulle strutture opache e sostituzione di finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345)
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346)
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347)
Quali sono i documenti richiesti?

I seguenti documenti devono essere conservati ed esibiti in caso di controllo degli uffici finanziari:
ASSEVERAZIONE rilasciata da un tecnico abilitato. In caso di sostituzione di finestre o di caldaie con potenza inferiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita con la certificazione dei produttori che attesti il rispetto della normativa europea.
FATTURE E RICEVUTE nonché bonifici bancari o postali che riportino la causale di versamento e i dati del beneficiario. CONFERMA TELEMATICA dell'avvenuta spedizione della documentazione all'ENEA

Documenti che devono essere inviati direttamente dal sito web dell’ENEA:

Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda deve essere presentato solamente l'Allegato F all'ENEA.

->
 “Scheda informativa degli interventi” (ALLEGATO E della legge finanziaria) prodotta da un tecnico abilitato.
-> Per interventi di riqualificazione globale degli edifici, è indispensabile il Certificato energetico prodotto dall’Agenzia CasaClima.

-> Per interventi sull'involucro ed interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale dove viene effettuato il calcolo del fabbisogno di energia primaria sull'intero edificio (caldaia centralizzata) è obbligatorio presentare il certificato energetico prodotto dall'Agenzia CasaClima.

Per interventi dove il calcolo viene effettuato solo per una parte dell'edificio è sufficiente un ”Attestato di qualificazione energetica” (ALLEGATO A della legge finanziaria) rilasciato da un tecnico abilitato. 

Come richiedere il Certificato Energetico? 

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